COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, SENTENZA N. 5564/2019 DEPOSITATA 01.10.2019

“ANNULLATO AVVISO DI LIQUIDAZIONE PER RECUPERO PER NON SPETTANZA DELL’AGEVOLAZIONE EX ART 1 COMMA 497 L.266/2005”

L’agevolazione prezzo valore è applicabile alla compravendita immobiliare in cui è parte un trustee persona fisica in quanto ne sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi indicati dalla norma, atteso che l’immobile ad uso abitativo è stato acquistato da una persona fisica (il trustee) che non agiva nell’esercizio di attività commerciale, artistica o professionale.

Annullato Avviso di Liquidazione per recupero a tassazione di imposta di registro, ipotecarie e catastali, ritenute dovute dall’Ufficio per non spettanza dell’agevolazione ex art 1 comma 497 L.266/2005

Roma, 3 ottobre 2019 – La Commissione Tributaria Regionale Lazio accoglie con sentenza n. 5564/2019 il ricorso patrocinato dal partner ​FLEXAD Dott. Vincenzo Stuppia unitamente al responsabile litigation ​Avv. Giampiero Stuppia nei confronti della AE.

La Commissione Tributaria Regionale Lazio, con la sentenza n. 5564/2019 depositata il 01.10.2019 ha cassato un Avviso di Liquidazione volto al recupero di imposta di registro, ipotecarie e catastali, ritenute dovute dall’Ufficio per non spettanza della c.d. agevolazione prezzo valore ex art 1 comma 497 L 266/2005.

Questi i fatti in causa:

Il contribuente persona fisica, nella qualità di trustee di un trust, acquisiva al fondo in trust un immobile di civile abitazione cat a2 richiedendo in atti l’applicazione dell’agevolazione prezzo valore di cui alla L. 266/2005.

Giova ricordare che tale agevolazione spetta per gli agli acquisti di immobili di civile abitazione effettuati da persone fisiche non nell’esercizio di imprese arti e professioni.

L’Ufficio, considerando non spettante l’agevolazione tributaria, recuperava a tassazione le imposte di registro, ipotecarie e catastali applicando la base imponibile costituita dal prezzo di vendita e non quella “agevolata” del valore catastale.

Il Contribuente, ricorreva evidenziando che l’acquisto era stato effettuato da una persona fisica e non da un ente in quanto il trust non costituisce un soggetto a se stante ma semplicemente un vincolo di destinazione nel patrimonio della persona fisica trustee.

La C.T.R. Lazio, accoglieva le doglianze del contribuente ed annullava l’avviso di liquidazione.

La sentenza in commento riveste particolare pregio per la delicatezza delle questioni trattate, e per la pratica applicazione di un principio di diritto a più riprese espresso dalla Suprema Corte, e per il quale “il trust non è un soggetto giuridico che agisce dotato di una propria personalità ed il trustee è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non in qualità di legale rappresentante di un inesistente soggetto bensì come soggetto che dispone del diritto”

La particolare importanza della suindicata pronuncia conseguita con caparbietà da FLEXAD è stata anche commentata dal Dott. Vincenzo Stuppia per Diritto24 il Sole24ore ed il relativo contributo potrà essere visualizzato al seguent URL: “Anche all’acquisto immobiliare del trustee si applica l’agevolazione prezzo – valore, nota a sent. 5564/2019 della CTR del Lazio”.

Ovvero potrà essere scaricato il provvedimento dal seguente link: copia in formato PDF della sentenza 5564/2019 del CTR Lazio del 1 Ottobre 2019.

Contattaci

Lascia i tuoi dati, una email e un numero di telefono, sarai contattato da un advisor dedicato per analizzare le tue esigenze e proporti le nostre soluzioni: