Approfondimenti
Perché istituire un trust
Non ci sono istituti giuridici italiani affini?
L’utilizzo del trust può trovare applicazione nei più svariati campi del diritto.
Può essere utilmente impiegato per affrontare le problematiche poste dalla famiglia di diritto così come da quella di fatto; può trovare applicazioni volte alla tutela di particolari soggetti all’interno della famiglia, così come essere utilizzato per trasmettere la ricchezza famigliare.
Il trust può anche trovare utili impieghi in campo imprenditoriale in quanto può essere utilizzato per costituire garanzie patrimoniali oppure per segregare partecipazioni societarie.
Il legislatore ha previsto diversi strumenti per venire incontro all’esigenza di creare specifici patrimoni destinati alle più svariate esigenze.
Nessuno degli strumenti previsti dal legislatore regge comunque il confronto.
Ad esempio, il fondo patrimoniale, è lo strumento tradizionalmente dedicato a proteggere i componenti della famiglia.
Ebbene il fondo patrimoniale funziona solo se vi è una famiglia intesa nel senso di tradizionale famiglia legittima: ne restano fuori – ad esempio – le coppie di fatto e cessa con il cessare della famiglia.
Se un coniuge muore oppure la famiglia viene meno a causa di un divorzio viene meno anche la protezione accordata sui beni facenti parte il fondo patrimoniale.
Ed è proprio in questi momenti che magari vi è più bisogno di protezione.
Attraverso l’utilizzo del trust possono invece essere utilmente superate queste difficoltà e la protezione patrimoniale essere accordata anche all’accadere di eventi che non possono essere coperti dal tradizionale strumento del fondo patrimoniale.
Fuori protezione rimangono anche tutte quelle situazioni in cui ad esempio un soggetto coniugato voglia provvedere ai bisogni dei propri figli naturali e della madre di questi oppure tutte quelle esigenze di tutela volte alla protezione della propria famiglia di origine.
Così come senza protezione rimane il caso in cui il disponente voglia proteggere beni diversi da quelli ex art. 167, c.c..
Molte inoltre sono le applicazioni in campo societario o nel campo della crisi d’impresa oppure in quello finanziario.
Nel campo societario i c.d. voting trust, possono assicurare una protezione maggiore rispetto al patto di sindacato infatti, nei primi la protezione sarà reale mentre nei secondi solo obbligatoria.
La prassi professionale ha anche utilizzato il trust per provvedere al finanziamento di progetti industriali, così come diverse applicazioni del trust hanno svolto una funzione di garanzia.
Ultimamente il dibattito politico ha posto all’attenzione il tema del conflitto di interessi per i soggetti che ricoprono cariche di governo: anche tale problematica può essere utilmente affrontata e risolta mediante l’utilizzo dei c.d. blind trust.
Come istituire un Trust?
Un trust si istituisce per atto scritto: non vi è alcuna forma obbligatoria per legge che non sia quella scritta.
Tuttavia la prassi italiana tende a stipulare l’atto istitutivo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel caso in cui oggetto di conferimento in trust siano beni mobili registrati o beni immobili.
Chi può istituire un Trust?
Un trust può essere istituito sia da persone fisiche che da persone giuridiche (società, enti.. ecc..): chiunque può assumere la veste di disponente.