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Passaggio generazionale azienda di famiglia

Il passaggio generazionale

Lo sviluppo o la sopravvivenza delle aziende familiari viene messo fortemente in pericolo non solo dalla crisi economica ma soprattutto quando si deve attuare un passaggio generazionale.

Le cause possono essere le più diverse ma è indubbio che in quel momento la sovrapposizione azienda – famiglia, punto chiave dello sviluppo imprenditoriale, può trasformarsi in un fattore di debolezza nel caso in cui i rapporti tra “vecchio leone” e “nuove leve” siano improntati – come spesso accade – esclusivamente alla classica relazione genitore – figli con confusione di ruoli aziendali ed assenza di regole di governance e strategie di crescita e di sviluppo.

In questo senso la pianificazione del passaggio generazionale assume un ruolo centrale che può divenire un punto di forza se volta all’acquisizione di nuove competenze , di innovazioni, di ricerca tecnologica e di nuovi mercati di sbocco.

Il tessuto economico del nostro paese è formato per la maggior parte da aziende familiari che danno lavoro e contribuiscono in modo considerevole alla ricchezza nazionale ed è per questo motivo che le istituzioni sia europee che nazionali hanno dedicato – non sempre con il successo sperato – ampi spazi.

Il tema della trasmissione delle aziende familiari era stato affrontato dalla Commissione europea sin dal 1994 con la raccomandazione 1069/CE.

In tale contesto gli Stati membri erano stati sollecitati ad apportare modifiche alle legislazioni nazionali in tema di diritto successorio e di famiglia volte a facilitare la soluzione dei problemi successori in ambito imprenditoriale.

Lo stato italiano – con colpevole ritardo – solo nel 2006 con la legge n. 55 ha apportato una qualche modifica introducendo nel nostro Codice Civile i patti di famiglia e, successivamente , nel con la finanziaria 2007 ha previsto l’esenzione dall’imposte sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di azienda effettuati tramite patti di famiglia o istituti affini.

I Patti di famiglia

Per patto di famiglia – ai sensi dell’art. 768 bis del c.c. – si intende “il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”.

Attraverso il patto di famiglia il “dominus” trasferisce l’azienda o la maggioranza delle partecipazioni sociali al discendente ritenuto maggiormente idoneo alla gestione ed il beneficiario – assegnatario dell’azienda – compenserà gli altri legittimari con una somma corrispondente alla quota di legittima loro spettante.

L’applicazione della norma può operativamente comportare diverse criticità soprattutto nel caso in cui i legittimari non assegnatari dell’azienda si oppongano all’operazione.

Infatti, essendo la partecipazione degli stessi condizione di efficacia dell’intera operazione, è sufficiente che legittimario dissenziente si astenga dal partecipare per vanificare l’intera operazione.

Ulteriori criticità possono rinvenirsi nel caso in cui – all’apertura della successione – sopravvengano ulteriori legittimari : in questo caso occorrerà che il beneficiario assegnatario corrisponda ai sopravvenuti una somma pari al valore della legittima loro spettante.

Si capisce bene come – a tali condizioni – il patto di famiglia può essere insostenibile per il beneficiario assegnatario a meno che il vecchio leone non si faccia carico della situazione.

Agevolazioni fiscali

Attraverso l’introduzione del novellato articolo 3, D.lgs. 346/1990, il nostro legislatore ha previsto l’esenzione dall’imposizione sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende familiari effettuati anche tramite i patti di famiglia.

Tale agevolazione, spetta non solo ai trasferimenti effettuati tramite patti di famiglia, ma può essere applicata anche nei casi in cui tale trasferimento avviene attraverso istituti diversi a condizione che i beneficiari l’azienda si impegnino a proseguire l’attività nei successivi cinque anni.

Nel caso in cui oggetto del trasferimento siano quote sociali o azioni l’agevolazione spetta solo sulle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile e si applica a condizione che i beneficiari detengano il controllo dell’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento: in sede di stipula i beneficiari dovranno rendere apposita dichiarazione in tal senso ed il mancato rispetto di tale condizione comporta la decadenza dal beneficio ed il pagamento dell’imposta in misura ordinaria con relativa applicazione di sanzioni ed interessi.

Conclusioni

Il regime agevolato prevede le seguenti facilitazioni:

  • l’esenzione dall’imposta di donazione;
  • l’esenzione dall’imposta di trascrizione per le formalità relative;
  • l’esenzione dall’imposta catastale per le volture relative.

E può essere richiesto anche utilizzando istituti diversi dal patto di famiglia come ad esempio un trust (per maggiori dettagli clicca qui).

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