Approfondimenti
Le tipologie di trust
Trust famigliare: Trust a tutela dei beni di famiglia
E’ indubbio che i rapporti familiari sono oggi caratterizzati da estrema complessità e variabilità cui non segue adeguata copertura legislativa.
Il fenomeno delle famiglie allargate o delle unioni di fatto genera necessità di tutela alla stregua del matrimonio; tutela che non può essere concessa con i tradizionali istituti che faticano a stare al passo con esigenze di relazioni affettive vieppiù variabili e complesse.
Con riguardo alla protezione patrimoniale degli affetti il ricorso al trust offre opportunità sia nella fase fisiologica di costituzione e di svolgimento del rapporto che in quella patologica di rottura del rapporto per separazione, divorzio od altro.
Nella fase fisiologica le esigenze che normalmente sono avvertite riguardano il campo della protezione patrimoniale destinata a garantire la migliore qualità della vita possibile per i propri figli o il proprio coniuge.
In caso di necessità è opportuno che il patrimonio familiare sia protetto da possibili ingerenze esterne causa spesse svolte di depauperamento assicurandone al contempo la migliore redditività possibile.
In caso di crisi di coppia il conferimento in trust di beni può garantire l’adempimento di obbligazioni assunte dai coniugi o imposte dall’Autorità giudiziaria.
Prevenire inoltre il clima di tensione, che inevitabilmente si istaura, può aiutare a proteggere i minori in quanto soggetti maggiormente danneggiati dalla conflittualità creatasi.
Il punto di vista tradizionale: il fondo patrimoniale, il patto di famiglia, i vincoli di destinazione.
Lo strumento che tradizionalmente il codice civile destina alla protezione della famiglia è il fondo patrimoniale.
Questo istituto è una convenzione matrimoniale tra coniugi mediante la quale si attua una destinazione di beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e può essere costituito da uno od entrambi i coniugi oppure da un terzo. In quest’ultimo caso il fondo si perfeziona con l’accettazione dei coniugi che può avvenire anche con atto successivo all’istituzione.
Il fondo patrimoniale attua una segregazione patrimoniale dei beni ed in quanto tale il patrimonio ivi inserito non è aggredibile dai creditori.
Il fondo patrimoniale ha i seguenti limiti:
- Può essere istituito solo in presenza di famiglia legittima
- Cessa con il cessare della famiglia (divorzio, decesso di uno o entrambi i coniugi)
- Possono essere vincolati solo beni immobili o beni mobili registrati (non possono essere vincolate somme di denaro e molti dubbi vi sono per il vincolo di quote di srl o azioni)
I conviventi non possono quindi utilizzare il fondo patrimoniale.
Il trust invece non è soggetto alle limitazioni sopra menzionate conseguentemente, può gestire fattispecie che il fondo patrimoniale non è in grado di governare e che invece rappresentano i casi in cui si sente maggiormente la necessità di protezione.
Il patto di famiglia consente di trasferire l’azienda famigliare ad uno o più discendenti assicurandone continuità nella gestione attraverso l’individuazione di uno o più discendenti (figli, nipoti) dell’imprenditore ritenuti idonei alla gestione dell’azienda o delle partecipazioni.
Contemporaneamente il patto di famiglia consente la liquidazione di quanto dovuto ai legittimari non assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni.
La successione attuata mediante patto di famiglia non consente la trasmissione dell’impresa al coniuge.
Quanto oggetto di patto di famiglia non sconta imposta di successione e donazione ai sensi dell’art. 3 D.lgs 346/90.
La norma fiscale agevola non solo la trasmissione dell’impresa ai discendenti ma anche al coniuge conseguentemente, volendo trasferire l’azienda al coniuge e non solo ai discendenti, occorrerà utilizzare strumenti diversi.
Il trust è la soluzione in quanto attraverso la redazione di apposite clausole sarà possibile:
- ottenere l’agevolazione fiscale
- conservare l’unitarietà del patrimonio
- liquidare i legittimari non assegnatari
- includere soggetti che la norma civile non consente di inserire
Ulteriore strumento che può essere utilizzato nell’ambito familiare (ma non solo) al fine di proteggere economicamente gli affetti è il vicolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.
Questo strumento può avere ad oggetto comunque solo bene mobili iscritti in pubblici registri o beni immobili ed è carente nella regolamentazione delle vicende che caratterizzano il vincolo.
In buona sostanza il proprietario dell’immobile può imporre – attraverso il vincolo – che ad esempio i frutti dell’immobile vadano ad un determinato soggetto ma, se vuole avere la certezza che questo accada non può disinteressarsi delle vicende del vincolo.
L’affidamento in trust ad un diverso soggetto consentirà invece al disponente di avere la certezza che quella destinazione venga attuata anche disinteressandosi delle vicende che possono influenzare la realizzazione della finalità. (morte od incapacità del disponente).
Utilizzare dunque un trust per la gestione dei rapporti patrimoniali all’interno della famiglia consentirà di gestire i beni in favore dei congiunti nel rispetto delle esigenze dei singoli orientando il patrimonio alla tutela dei figli anche in termini prospettici prevenendo costose battaglie legali.
Trust e successione legittima: Trust per disciplinare rapporti successori
La gestione del patrimonio in ottica successoria impone scelte soggette ai consueti vincoli posti dal nostro ordinamento in tema di successione legittima.
Può accadere che in sede successoria qualche legittimario possa sentirsi danneggiato dalle scelte effettuate dal de cuius e lamentarsi di non aver ricevuto quanto per legge gli spetta.
Potrebbero esserci casi in cui un figlio legittimo o naturale rimanga escluso dalla ripartizione dell’attivo ereditario così come qualche coniuge – separato senza che sia intervenuta sentenza di scioglimento del matrimonio – possa reclamare diritti.
Alo stato attuale il legittimario leso nei propri diritti dovrà rivolgersi al giudice per ottenere quanto le norme sulle successioni gli assegnino.
Attraverso il conferimento in trust dei beni sarà possibile regolare – sempre nel rispetto delle norme imperative e non derogabili poste dal nostro ordinamento in tema di successioni e donazioni – il passaggio del patrimonio famigliare alle generazioni future preservandone eventualmente l’unitarietà attraverso l’utilizzo di uno strumento capace di adattarsi alle mutevoli situazioni ed ai diversi interessi degli eredi.
Attraverso l’utilizzo del trust sarà possibile configurare clausole che facilitino la risoluzione di controversie e contestualmente prevengano un inutile e costoso procedimento giudiziario consentendo – nelle more – una gestione del patrimonio affidato funzionale agli interessi della famiglia.
Il tutto nel rispetto delle norme in materia di successioni e donazioni che – si ribadisce – non sono legittimamente derogabili.
Trust ed operazioni commerciali
Come è noto il trust si caratterizza per la estrema flessibilità delle disposizioni che il disponente può legittimamente assumere per cui, riesce ad offrire un ventaglio di soluzioni che soddisfano le esigenze più disparate.
Ciò rende i trust particolarmente adatti a regolare fattispecie di ordine commerciale.
Il trust, ad esempio, può essere utilizzato come strumento di garanzia in luogo di pegno od ipoteca con indubbi vantaggi.
Il pegno e l’ipoteca costituiscono una garanzia reale in favore del creditore il quale, in caso di inadempimento, può rivalersi – con priorità rispetto ad altri creditori – sul ricavato dalla vendita del bene.
Attraverso l’utilizzo dei cennati strumenti tradizionali il creditore avrà una protezione limitata in quanto:
- Il bene oggetto di garanzia rimane di proprietà del debitore
- Il creditore concorrerà – con privilegio – al riparto del ricavato dalla vendita insieme ad altri eventuali creditori
- Per vedersi riconosciuto il credito occorrerà attivare procedure giudiziali
Mediante l’utilizzo del trust avremo invece che il bene non entrerà nel patrimonio del creditore e non sarà quindi soggetto alle variabili vicende della vita del creditore inoltre, in caso di insolvenza, potrà essere attivata una procedura extragiudiziale di vendita del bene posto in garanzia con conseguente risparmio di tempi e costi.
Il trust può inoltre trovare utile impiego in luogo dei patti parasociali.
Come è noto, i patti parasociali sono degli accordi tra soggetti appartenenti alla compagine societaria finalizzati al controllo ed alla stabilizzazione dell’assetto proprietario.
I patti parasociali hanno un’efficacia puramente obbligatoria e non reale.
Ciò significa che l’eventuale rottura del patto produrrà la responsabilità contrattuale di chi ha leso il patto di fronte agli altri sottoscrittori, ma non toccherà il piano della legittimità della delibera assembleare. Sarà quindi possibile esperire azione giudiziaria per risarcimento danni.
L’utilizzo del trust consente invece di porre sulle condizioni pattizie una tutela reale in quanto le azioni divengono di proprietà del trustee e ciascun disponente perde la qualifica di socio in favore del trustee il quale diviene l’unico soggetto titolato ad intervenire in sede assembleare. Conseguentemente in sede di assemblea sarà assicurato un vito in linea con i desiderata dei soggetti aderenti al patto.
Il trust può essere utilmente impiegato anche nelle procedure concorsuali e nella crisi d’impresa in genere oppure come gestore di covenants in ambito di operazioni di ristrutturazione del debito d’impresa.
Per maggiori dettagli rimando alla mia relazione tenuta al V congresso nazionale associazione il Trust in Italia tenuta a Sestri Levante nel 2011 e pubblicata in Quaderni trust e attività fiduciarie IPSOA 2011.