Approfondimenti

I soggetti nel trust

Disponente nel Trust

Il Disponente è colui che avendo la proprietà di determinati beni o diritti, decide di conferirli in trust dettandone le regole di gestione e devoluzione e scegliendo la legge regolatrice del trust.

Di norma, dopo la istituzione del trust ed il successivo conferimento di beni il Disponente esce di scena e lascia la gestione del fondo in mano al trustee.

In sede di redazione dell’atto istitutivo il Disponente può comunque riservarsi alcuni obblighi o diritti senza far venir meno la validità del trust (1) a condizione che tale riserva non faccia venir meno il principio dell’affidamento dei beni o diritti in capo al trustee.

Il disponente, in sede di redazione dell’atto istitutivo, può scegliere il trustee oppure essere egli stesso il trustee così come può scegliere i beneficiari oppure demandare il potere di nomina degli stessi al trustee, al guardiano oppure ad un diverso soggetto “estraneo” al trust.

Il disponente può anche essere beneficiario senza che ciò possa far venir meno la validità del trust

Questa situazione si verifica ad esempio in diversi trust istituiti per finalità “commerciali” in cui ad esempio beneficiari sono i creditori e beneficiario di quanto dovesse residuare è il disponente stesso.

(1) Ai fini fiscali è bene tuttavia precisare che l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n 61/e del 27.12.2010, ha posto determinati limiti alle facoltà del disponente; limiti, che se superati potrebbero portare al mancato riconoscimento fiscale degli effetti del trust. La posizione dell’A.f. non è assolutamente condivisa né dalla dottrina prevalente né dal sottoscritto.

Trustee

Il trustee è il pieno proprietario del fondo in trust ed amministra lo stesso nel rispetto delle “finalità” stabilite dal disponente in sede di redazione dell’atto istitutivo.Chiunque, purché legalmente capace di agire, può rivestire il ruolo di trustee.

Il trustee, oltre agli obblighi previsti dall’atto istitutivo, deve rispettare una serie di obblighi generali previsti dalla natura dell’istituto che così possono essere riassunti:

Il trustee:

  • Dovrà preservare ed ove possibile incrementare il fondo in trust;
  • Dovrà redigere periodicamente un rendiconto delle operazioni
  • Dovrà agire con imparzialità nei confronti dei diversi beneficiari
  • Non dovrà trarre vantaggi diretti o indiretti dal fondo

Oltre a quanto sopra riportato il trustee avrà una serie di poteri (e doveri) che possono trovare diverse configurazioni a seconda della legge regolatrice prescelta ed avere ad oggetto il potere di fare investimenti, il potere di fare anticipazioni ai beneficiari, il potere – dovere di (non) fornire notizie inerenti il trust.

Guardiano nel Trust

Il guardiano invece ha il ruolo di vigilare sull’operato del trustee nell’interesse dei beneficiari o per la esatta realizzazione dello scopo del trust.

La presenza del guardiano non è sempre necessaria ed è prevista obbligatoriamente nei trust di scopo o quando vi sono disposizioni nei confronti nei confronti di animali.

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