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I beneficiari di un Trust

Scopo di un Trust

I Beneficiari di un Trust sono, in linea generale, coloro i quali hanno diritto ad ottenere vantaggi dal Trustee.

Beneficiario di un trust non è quindi colui che viene definito beneficiario da una clausola dell’atto, bensì colui al quale l’atto di trust attribuisce diritti od aspettative sul fondo o sul reddito del trust.

Definire i Beneficiari in modo generico e senza aggiungervi alcuna qualifica può comportare problemi di non facile soluzione sia in relazione aspetti di diritto tributario sia in relazione ad aspetti di diritto dei trust. La posizione beneficiaria, potendo infatti assegnare diritti sia sul reddito del fondo in trust che sul fondo in trust, se non ben definita potrebbe dar luogo ad equivoci in grado di compromettere la validità stessa del trust.

Le posizioni beneficiarie possono essere diversamente qualificate ed attribuire al titolare sia una semplice aspettativa che un vero e proprio diritto di credito nei confronti del trustee.

Se il beneficiario è titolare di diritti sul fondo in trust o sul reddito del fondo in trust lo stesso è definito vested: se egli potrà esercitare immediatamente il suo diritto la sua posizione sarà vested in possession se, di contro, potrà esercitarlo solo in conseguenza di un evento futuro la sua posizione sarà vested in interest.

Inoltre il diritto beneficiario può essere condizionato all’accadere di eventi in conseguenza dei quali la posizione si estingue : in tal caso il beneficiario sarà definito contingent.

E’ quindi impossibile definire in termini generali la posizione giuridica dei beneficiari a ragione del fatto che a loro competono diritti e poteri diversi a seconda delle specifiche disposizioni dell’atto istitutivo.

La posizione beneficiaria o può essere determinata sin dall’origine nell’atto istitutivo oppure essere rimessa alle determinazioni del trustee, del guardiano, oppure di un terzo soggetto.

Nel primo caso (c.d. fixed trust), la posizione beneficiaria è quella determinata dal disponente in sede di stipula dell’atto istitutivo, mentre nel secondo (discretionary trust) la posizione beneficiaria è subordinata all’esercizio di facoltà attribuite in sede di atto istitutivo ai più diversi soggetti.

Tale diversa qualificazione comporta anche diversi effetti sul patrimonio del beneficiario: nel caso in cui il diritto beneficiario possa essere qualificato vested (absolute beneficial interest) le utilità ad esso conseguenti entrano nel patrimonio del beneficiario e – a meno che l’atto istitutivo o la legge prescelta non dispongano diversamente- fanno parte della sua successione, possono essere cedute , ed essere financo utilmente oggetto di azioni cautelative da parte di eventuali creditori particolari del beneficiario.

Nel caso invece in cui la posizione beneficiaria sia contingent o addirittura oggetto di trust discrezionale la stessa non potrà essere considerata direttamente esigibile da parte dello stesso beneficiario e conseguentemente scarsa utilità avrà anche per il creditore (del beneficiario) tale posizione.

In quest’ultimo caso il creditore al massimo potrà pretendere dal trustee il puntuale adempimento del proprio ufficio.

Quando il compito affidato al trustee non va a vantaggio di determinati beneficiari bensì è a vantaggio di una generalità di soggetti ci troviamo di fronte un trust di scopo.

Nel diritto classico inglese un trust di scopo è generalmente nullo in quanto, essendo i beneficiari gli unici soggetti titolati a pretendere – anche in via giudiziali – l’adempimento del trustee, mancando loro non vi sarebbe alcun soggetto legittimato ad agire nei confronti del trustee per l’adempimento delle obbligazioni.

Un trust di scopo è comunque valido se rientra nelle categorie definite charitable dal Charities act 2006 in virtù del fatto che l’azione contro il trustee spetta alla Charity Commission.

Nel modello internazionale l’ammissibilità dei trust di scopo – anche non charitable – è ammessa in via generale alla condizione che l’atto istitutivo preveda la presenza di un soggetto (Guardiano, protector, enforcer) legittimato ad agire contro il trustee e che lo scopo sia lecito.

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