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Associazioni e società sportive dilettantistiche

Associazioni e società sportive dilettantistiche

Il mondo sportivo è da sempre caratterizzato da una autonomia rispetto all’ordinamento statale in quanto persegue fini e scopi tipici di una realtà autonoma.

L’esercizio di una attività sportiva dilettantistica (agonistica e non) presuppone la costituzione di un soggetto giuridico avente i requisiti previsti in primo luogo dall’ordinamento sportivo e in secondo luogo dall’ordinamento statale.

I soggetti del mondo sportivo

L’attività sportiva può essere svolta mediante 2 diverse tipologie di enti:

  1. associazioni (con e senza personalità giuridica)
  2. società sportive di capitali (srl, spa, sapa) anche cooperative.

Dal momento in cui sarà attivo il Registro unico nazionale del Terzo settore l’attività sportiva dilettantistica potrà essere svolta anche dalle Associazioni sportive dilettantistiche ETS.

Requisito comune a tutti gli enti sportivi è la previsione statutaria dell’assenza dello scopo di lucro che deve caratterizzare l’attività sportiva dilettantistica (in alternativa allo scopo di lucro previsto per le attività sportive professionistiche). A corollario del divieto dello scopo di lucro vi è il divieto di distribuire utili tra i partecipanti e l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente in caso di scioglimento.

Lo status di soggetti sportivi dilettantistici è subordinato al riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.

Per beneficiare delle agevolazioni fiscali gli enti sportivi devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite il modello “EAS”, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti al fine di consentire gli opportuni controlli.

Gli adempimenti iniziali

L’ente che intende costituirsi come associazione o società sportiva dilettantistica dovrà:

  • redigere lo statuto avendo cura che contenga:
    1. le indicazioni della legge 289/2002;
    2. le clausole previste dall’art. 148 TUIR;
    3. l’obbligo di conformarsi alle direttive del CONI
  • procedere alla sua registrazione (nel caso di società provvede il notaio);
  • inviare il modello EAS nei sessanta giorni successivi alla costituzione.
Quale tipologia di ente sportivo scegliere?

La scelta del tipo di ente dipende in primo luogo dalla natura e rilevanza dell’attività sportiva concretamente posta in essere. Quindi le attività sportive che coinvolgono un numero limitato di sportivi (associati e/o frequentatori) e/o rappresentano attività di non particolare rilievo economico possono essere gestite con lo strumento dell’associazione anche non riconosciuta, per contro le attività più complesse dal punto di vista economico e/o sportivo dovrebbero essere gestite con lo strumento della associazione riconosciuta o meglio con la società sportiva di capitali.

Altro elemento da tener presente nella scelta da operarsi riguarda la responsabilità patrimoniale personale di chi ha agito in nome e per conto dell’ente. Nelle associazioni non riconosciute i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’ente sono personalmente e solidalmente responsabili con l’ente per le obbligazioni contratte verso i terzi (autonomia patrimoniale imperfetta). Situazione completamente diversa si ravvisa in presenza di una società sportiva di capitali (es. società a responsabilità limitata) dove vige il principio della autonomia patrimoniale perfetta (i soci rispondono solo per la quota di capitale sottoscritta). Tale differenza relativa alla responsabilità personale dei soci e associati può essere superata in corso d’opera mediante la trasformazione da associazione sportiva dilettantistica in società sportiva dilettantistica. A seguito della trasformazione tutte le situazioni giuridiche e sportive di carattere sostanziale e processuale si trasferiscono dall’associazione (trasformata) alla società sportiva dilettantistica di nuova costituzione, limitando nel contempo la responsabilità patrimoniale personale dei soci della società.

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